《古兰经》译解 - 意大利语翻译 - 欧斯曼·舍里夫。 * - 译解目录


含义的翻译 段: (282) 章: 拜格勒
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ
O credenti, se contraete un debito a una certa scadenza, scrivetelo, e lo scriva uno scriba tra voi, con giustizia, e che lo scriba non si rifiuti di scriverlo nel modo in cui Allāh gli ha insegnato; scriva sotto dettatura di chi contrae il debito, e che tema Allāh, il suo Dio, e non ne tolga nulla. Nel caso che il contraente sia analfabeta o debole, o incapace di dettare personalmente, che detti il suo tutore con giustizia. E si prendano due testimoni tra i vostri uomini. Se non ci fossero uomini, si prendano un uomo e due donne tra quelli che vi piacciono tra i testimoni, così che, se una sbaglia, può correggerla l’altra. E non si rifiutino i testimoni, se convocati, e non si annoino nello scrivere, sia piccola o grande, la sua scadenza; ciò è più giusto da Allāh e più giusto per la testimonianza, e più adatto a non farvi dubitare; tranne quando si tratta di un commercio diretto in beni che trattate tra voi: in questo caso non c’è nessuna colpa se non lo scrivete. E prendete, se fate una compravendita, dei testimoni, e che non sia fatto torto né allo scriba né ai testimoni. Se doveste farlo, sarebbe un peccato da parte vostra. E temete Allāh, e Allāh v’insegna, e Allāh è Onnisciente.
阿拉伯语经注:
 
含义的翻译 段: (282) 章: 拜格勒
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《古兰经》译解 - 意大利语翻译 - 欧斯曼·舍里夫。 - 译解目录

古兰经意大利语译解,欧斯曼·舍里夫翻译,伊历1440年由拉瓦德翻译中心出版发行。

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